Art. 87
(Interventi a favore della cooperazione sociale)
(programma 2.5.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a), e 11, comma 1, della
legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della
legge regionale 7/1992, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.