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Indice:
L.R. n. 38/1995
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
CAPO II
Art. 6
Art. 6 bis
Art. 7
Art. 7 bis
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 17 bis
CAPO III
Art. 18
Art. 19
CAPO IV
Art. 20
Art. 20 bis
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Leggi regionali
Legge regionale
13 settembre 1995
, n.
38
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/09/1995, N. 037
Data di entrata in vigore:
01/10/1995
Allegati:
Tabella A
Materia:
120.03
-
Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 7 bis
(riconoscimento anzianità contributiva)
(1)
1.
Il consigliere regionale che abbia contemporaneamente ricoperto la carica di assessore regionale può richiedere il riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata in qualità di assessore ai fini del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 7.
2.
La richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della carica di assessore.
3.
Qualora il consigliere regionale abbia ottenuto la restituzione dei contributi versati per il periodo di carica di assessore regionale e si sia avvalso della facoltà prevista al comma 1, deve provvedere al versamento dei contributi medesimi al Consiglio regionale in unica soluzione entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza a pena di decadenza.
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 14, comma 76, L. R. 22/2010
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative