LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 8
 (Misura dell'assegno vitalizio)
1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, riferita al 1 gennaio 2011; detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.
2. La misura massima dell'assegno è fissata al cinquantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi del comma precedente e spetta dopo almeno venti anni di contribuzione.
3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di contribuzione secondo l' allegata Tabella A.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 10, lettera a), L. R. 18/2011
2Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 10, lettera b), L. R. 18/2011
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 17, comma 13, L. R. 18/2011
4Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 3/2014