LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 14
 (Sospensione dell'assegno)
1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati.
3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare al Presidente del Consiglio l'avvenuta elezione di cui al comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 2/2015
2Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 14/2023