LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 11
 (Contributi volontari)
1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione del mandato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare è determinato con riferimento all'indennità di presenza vigente alla data del versamento.
3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile con provvedimento definitivo o dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 15, comma 4 quinquies della legge 19 maggio 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
4. Il consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2003 . Le modifiche apportate non si applicano nei confronti dei consiglieri gia' cessati dal mandato alla data del 5 maggio 2003, come previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima legge.
2Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2003 . Le modifiche apportate non si applicano nei confronti dei consiglieri gia' cessati dal mandato alla data del 5 maggio 2003, come previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima legge.
3Comma 1 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2003
4Comma 5 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2003