LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1995
Allegati:
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 (Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di presenza;
b) indennità di carica e indennità di funzione;
c) indennità di fine mandato;
d) assegno vitalizio.
2. Ai consiglieri regionali spetta altresì il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.