Art. 3
(Funzioni dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale)
1.
L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, di seguito denominato ERSA, esercita le seguenti funzioni:
a) vigilanza sull'attività degli Organismi di controllo di cui all'articolo 7 che svolgono la propria attività nell’ambito del territorio regionale nonché presso le aziende condotte dagli operatori dell'agricoltura biologica;
b) tenuta dell'elenco degli operatori biologici di cui all'articolo 4;
c) formazione ed aggiornamento dei tecnici, produttori, trasformatori che operano nell'agricoltura biologica;
d) ricerca, sperimentazione e divulgazione per l'orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche;
e) informazione ai cittadini sui vantaggi derivanti dall'uso di prodotti biologici;
f) promozione per i prodotti biologici;
g) invio alle competenti autorità statali dei dati e delle informazioni da esse richiesti.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 l'ERSA è autorizzato a stipulare convenzioni con le Associazioni di produttori biologici, con Università, Istituti, Enti pubblici e soggetti privati.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014