LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 7
1.
Il settimo comma dell'articolo 65 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale n. 37/1988 ed ulteriormente modificato dal comma 2 dell'articolo 197 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è sostituito dal seguente:
<< Per coloro che superano di un terzo il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma precedente potrà prevedere dei canoni di importo proporzionalmente superiori a quello derivante dal computo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.