LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 6
1.
Dopo il sesto comma dell'articolo 58 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale n. 45/1993, è inserito il seguente:
<< L'Istituto autonomo case popolari è tenuto a restituire le somme eventualmente incassate a seguito dell'avvenuta deliberazione di concessione di alloggio di edilizia sovvenzionata agli eredi del titolare del rapporto locativo deceduto prima della stipula del contratto di compravendita nei casi in cui l'alloggio stesso non possa essere alienato ai soggetti indicati al primo comma. Le somme suddette sono maggiorate degli interessi legali tempo per tempo vigenti. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.