LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 4
 (Modifiche e integrazioni dell'articolo 39 della
legge regionale n. 75/1982)
1. All'articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Ove l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 sia ascrivibile al trasferimento del titolare del rapporto contributivo o di altro soggetto del suo nucleo familiare per causa di lavoro in altro comune non limitrofo a quello ove è situato l'alloggio oggetto del contributo, ovvero a motivi di salute, debitamente certificati dai competenti uffici dell'Azienda Servizi Sanitari, direttamente connessi al permanere nell'alloggio medesimo, ovvero al trasferimento coattivo della proprietà dell'alloggio oggetto di contributo conseguente a procedura espropriativa per pubblica utilità, il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o il Direttore provinciale dei servizi tecnici competenti dispongono la revoca del contributo stesso dal momento del verificarsi dell'inosservanza, limitatamente alle quote di contributo non ancora percepite. >>.
2.
All'articolo 39 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale n. 37/1988 e integrato dall'articolo 18 della legge regionale n. 45/1993, il comma 10 è sostituito dal seguente:
<< 10. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.