LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 23
 (Obblighi dei beneficiari)
1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1988, per le quali non sia stato applicato il disposto del comma 2 dell'articolo 57 della stessa legge regionale n. 37/1988, il vincolo posto ai beneficiari di residenza, occupazione, non locazione o sublocazione e di non alienazione degli alloggi oggetto di contributo di edilizia convenzionata o agevolata per dieci anni dalla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo è ridotto ad anni cinque.
2. L'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici può, per comprovati motivi, autorizzare in via preventiva i beneficiari di cui al comma 1 a derogare agli obblighi suddetti entro il periodo vincolato di cinque anni. In tale caso, l'agevolazione può essere trasferita in capo agli acquirenti che siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell'autorizzazione.
3. Dopo la decorrenza dei cinque anni, il trasferimento di residenza, la mancata occupazione, la locazione o sublocazione dell'alloggio oggetto di contributo comportano la revoca del contributo stesso, limitatamente alle quote non più spettanti, ovvero l'anticipata estinzione dell'anticipazione.
3 bis. La revoca di cui al comma 3 è disposta anche a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3 ter. Al fine di garantire uniformità di trattamento nei confronti dei beneficiari titolari di rapporto contributivo di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di decadenza disposti a seguito di trasferimento di residenza, mancata occupazione, locazione o sublocazione ed alienazione dell'alloggio oggetto di contributo intervenute dopo il periodo vincolato di un quinquennio non comportano la restituzione delle quote di contributo percepite.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 3 ter aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 13/1998
3Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.