LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 22
 (Sanatoria per le cooperative poste in liquidazione coatta
amministrativa o dichiarate fallite entro
il 31 dicembre 1993)
1. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 83 della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale n. 45/1993, le rate di restituzione delle anticipazioni concesse alle cooperative edilizie poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993, che vengono revocate in applicazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 45/1993, come modificato dall'articolo 199, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, o dell'articolo 61 bis della legge regionale n. 45/1993, come inserito dall'articolo 199, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, sono computate con decorrenza dalla prima rata di restituzione, sulla quota di anticipazione effettivamente erogata.
2. In via di sanatoria, in relazione alla ritardata restituzione rispetto alle scadenze dei piani di ammortamento delle rate di anticipazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale rinuncia al credito derivante dalla morosità.
3. In via di sanatoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 96 della legge regionale n. 75/1982, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, la maggiorazione degli interessi non si applica nei casi di anticipata estinzione delle anticipazioni già concesse alle cooperative di cui al comma 1.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.