LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 20
 (Norma di sanatoria per l'edilizia agevolata)
1. In via di sanatoria, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge regionale n. 45/1993, le modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 75/1982, introdotte dall'articolo 2 della presente legge, si estendono a tutte le domande di edilizia agevolata, presentate dopo il 30 giugno 1990.
2. In relazione alle domande presentate dopo il 30 giugno 1990 e già inserite in graduatoria, è consentito a coloro ai quali è stata archiviata la domanda, ovvero che non hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine perentorio per carenza dei requisiti o delle condizioni oggetto di modifica con gli articoli 2 e 19 della presente legge, di produrre apposita richiesta di applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge, corredata della documentazione necessaria ai fini della concessione dell'agevolazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande di cui al comma 2 vengono posizionate in coda alla graduatoria dopo tutte le domande già nella stessa inserite.
4. Ai fini del presente articolo, è fatta salva la documentazione eventualmente già presentata dagli interessati.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.