LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 17
 (Interpretazione autentica degli articoli 82 e 119 della
legge regionale n. 75/1982)
1. In via di interpretazione autentica, nelle spese generali e di collaudo di cui all'articolo 119 della legge regionale n. 75/1982 sono ricomprese le spese per prestazioni professionali, tra cui anche quelle notarili e relativi oneri fiscali per gli interventi di acquisto di immobili di cui all'articolo 82, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982; nelle spese generali e di collaudo non possono peraltro essere comprese le spese derivanti da altri oneri fiscali relativi alla realizzazione degli interventi di acquisto, costruzione o recupero degli immobili oggetto del contributo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.