LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 12
 (Inserimento dell'articolo 96 bis nella legge regionale
n. 75/1982)
1.
Dopo l'articolo 96 della legge regionale n. 75/1982, è inserito il seguente:
<< Art. 96 bis
 (Restituzione di somme all'Amministrazione regionale)
1. In caso di mancata restituzione di ratei di anticipazione o di somme dovute all'Amministrazione regionale a seguito di pronuncia di decadenza da agevolazioni entro i termini stabiliti, il beneficiario decaduto o moroso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione regionale anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, sulle somme complessivamente da restituire, a decorrere dalla data della scadenza del termine e fino a quella di effettiva restituzione. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.