LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/1995
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 11
 (Integrazione dell'articolo 92 della legge regionale
n. 75/1982)
1.
All'articolo 92 della legge regionale n. 75/1982, come integrato dall'articolo 36 della legge regionale n. 37/1988 e modificato dall'articolo 33 della legge regionale n. 45/1993, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
<< È peraltro consentita la concessione delle agevolazioni di edilizia convenzionata anche nei casi in cui l'inizio dei lavori sia intervenuto prima della presentazione della domanda, ove l'operatore abbia acquisito, in sede di pubblici incanti a seguito di fallimento o liquidazione coatta, la proprietà di immobili parzialmente realizzati. In tal caso, fermi restando i massimali di mutuo o di anticipazione ammissibili, nella spesa ammissibile rientrano pure gli oneri derivanti dall'acquisizione degli immobili. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.