LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 14
 Capienza delle ipoteche e postergazione
del grado ipotecario
1. Qualora venga iscritta ipoteca di primo grado, ai sensi degli articoli 83, terzo comma, e 95, secondo comma, della legge 1 settembre 1982, n. 75, il valore dell'immobile offerto in garanzia si presume capiente rispetto all'anticipazione concessa.
2. Le ipoteche di cui al comma 1, possono essere successivamente postergate al secondo grado previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze.
3. Nei casi di prestazione di garanzia ipotecaria di secondo grado previsti dal comma 1, o di postergazione dal primo al secondo grado di cui al comma 2, deve essere data dimostrazione da parte del beneficiario, mediante presentazione di perizia asseverata, della capienza del valore dell'immobile offerto in garanzia rispetto all'anticipazione concessa.
4. Ai fini della determinazione del valore di cui al comma 3 può farsi riferimento anche a quello dei miglioramenti, nonché delle costruzioni e delle altre accessioni da realizzare sull'immobile ipotecato ed oggetto dell'intervento regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 2, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.