LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/01/1995
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 12
 Modifiche dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre
1982, n. 75
1.
L'articolo 83, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, interpretato autenticamente dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, è sostituito dal seguente:
<< A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte delle cooperative edilizie, viene iscritta, a favore dell'Amministrazione regionale, ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione medesima a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento. Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei Comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge n. 865/1971 e siano state iniziate le procedure di esproprio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le anticipazioni secondo quanto previsto dall'articolo 84, previa prestazione a favore della Regione di fidejussione bancaria o assicurativa, redatta in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale, a garanzia dell'obbligo da parte delle cooperative di iscrivere ipoteca di importo pari all'anticipazione concessa non appena l'iscrizione stessa si renda possibile. >>.

2.
L'ultimo comma dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dai seguenti:
<< I rientri delle anticipazioni sono accertati dalla Ragioneria generale, che provvede a dare comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ed alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici delle situazioni di inadempienza, anche ai fini delle successive azioni di revoca, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.
Gli atti relativi alle garanzie prestate sulle anticipazioni sono acquisiti direttamente dalle competenti Direzioni di cui al quinto comma, ai fini dell'emissione degli atti di erogazione di rispettiva competenza.
Sono acquisiti direttamente dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici gli atti relativi al frazionamento delle ipoteche costituite, ai fini della ripartizione dei contributi concessi.
Gli atti inerenti alle garanzie di cui al terzo comma sono trasmessi alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio la quale provvede ai successivi adempimenti connessi alle cancellazioni ed alle eventuali restrizioni, svincoli e postergazioni. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.