LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1995, n. 28

Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/07/1995
Materia:
130.01 - Comuni e Province
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 4
 (Locazione degli alloggi)
1. Gli alloggi acquisiti dal Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere assegnati in locazione in regime di edilizia sovvenzionata a soggetti in possesso dei relativi requisiti e gestiti, in deroga all'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 18/1993, direttamente dal Comune.
2. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 vengono disciplinati i criteri, i punteggi e le modalità delle assegnazioni in locazione, con priorità per i residenti da almeno 5 anni nel Comune di Monfalcone, gli obblighi degli assegnatari, i criteri e le modalità di revoca delle assegnazioni degli alloggi.
3. Il canone di locazione degli alloggi è determinato dal Comune in base al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 31/1995.
4. Gli alloggi assegnati in locazione, in deroga agli articoli 69 e seguenti della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari che siano inquilini da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata.
5. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 4 è quantificato con le modalità di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31/1995.
6. Le modalità di cessione degli alloggi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3.
Note:
1Articolo sostituito da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998