LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 1995, n. 27

Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/07/1995
Materia:
310.05 - Volontariato
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 4
 (Attività per l'informazione e l'educazione sanitaria)
1. Per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei donatori di organi, di tessuti e di cellule staminali operanti nel territorio regionale.
2. Una quota non superiore al 40 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni medesime.
3. La domanda di sovvenzione di cui al comma 1, accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente nonché da un programma di massima e da un preventivo di spesa delle attività che l'associazione intende sostenere nell'anno, deve essere presentata alla Direzione regionale della sanità entro il mese di aprile di ciascun anno. Per risorse di bilancio rese disponibili in data successiva, la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo è fissata al 30 settembre.
3 bis. All'atto della concessione del contributo regionale si provvede all'erogazione del 90 per cento dell'importo concesso.
4. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie delle sovvenzioni di presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Direzione regionale di cui al comma 3, la documentazione attestante l'impiego delle sovvenzioni stesse, secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione. Ad avvenuta presentazione della documentazione si provvede all'erogazione del saldo del contributo regionale.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 20/2004
2Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 1/2005
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 10, L. R. 1/2005
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2016
5Parole sostituite al comma 3 da art. 78, comma 1, L. R. 9/2019
6Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 28, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.