1. In attesa della predisposizione ed approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è considerato prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi e tessuti, per una piena consapevolezza dell'utilità della donazione, nel rispetto della legislazione nazionale vigente;
b) sostenere la qualificazione, nell'ambito della programmazione regionale di settore, delle strutture ospedaliere che svolgono attività di espianto, prelievo e trapianto di organi e tessuti o che concorrono a tale attività ed in particolare dei Servizi di anestesia e rianimazione e di terapia intensiva;
c) attuare un'adeguata formazione ed aggiornamento del personale impegnato nelle strutture di cui alla lettera b) nonché dei medici di base;
d) assicurare un coordinato funzionamento delle strutture sanitarie autorizzate o comunque interessate all'attività di espianto, prelievo e trapianto di organi e tessuti, nonché la disponibilità dei collegi medici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578.