LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 1995, n. 27

Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/07/1995
Materia:
310.05 - Volontariato
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 2
 (Obiettivi prioritari)
1. In attesa della predisposizione ed approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è considerato prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi, tessuti e cellule staminali, per una piena consapevolezza dell'utilità della donazione, nel rispetto della legislazione nazionale vigente;
b) sostenere la qualificazione, nell'ambito della programmazione regionale di settore, delle strutture ospedaliere che svolgono attività di espianto, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali o che concorrono a tale attività ed in particolare dei Servizi di anestesia e rianimazione e di terapia intensiva;
c) attuare un'adeguata formazione ed aggiornamento del personale impegnato nelle strutture di cui alla lettera b) nonché dei medici di base;
d) assicurare un coordinato funzionamento delle strutture sanitarie autorizzate o comunque interessate all'attività di espianto, prelievo e trapianto di organi, tessuti e di cellule staminali, nonché la disponibilità dei collegi medici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti con gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.