LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 1995, n. 27

Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/07/1995
Materia:
310.05 - Volontariato
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, nell'ambito di una piena tutela della salute fisica e dello stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione degli organi, come momento di solidarietà sociale, essenziale per l'intera comunità regionale.
2. Ferma restando la generale disciplina di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e stante la rilevanza delle finalità anche per la riorganizzazione del sistema sanitario, la regione assicura un'azione triennale straordinaria di sostegno, da concludere con una verifica da effettuare con le modalità di cui all'articolo 7.
3. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate tramite le associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale e le strutture pubbliche autorizzate.