LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1995, n. 26

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1995
Materia:
220.01 - Industria

Art. 5
 
1. La provvista di cui all'articolo 4 è destinata ad assicurare disponibilità finanziarie agevolate da utilizzare nell'attivazione di operazioni creditizie, di durata massima quinquennale, a fronte di contratti di locazione finanziaria.
2. I benefici sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli interventi a sostegno di operazioni di locazione finanziaria riferite a beni rientranti nelle tipologie individuate, eventualmente per settori, dalla Giunta regionale, a mezzo di apposita deliberazione, non sono soggetti al parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 10.
4. Qualora l'Amministrazione regionale riscontrasse che la banca ha utilizzato la provvista mista in contrasto con le disposizioni di cui al presente Capo, la banca assume a proprio carico l'onere dell'agevolazione.
5. Allo scopo della verifica di cui al comma 4, la banca è obbligata ad inviare semestralmente all'Amministrazione regionale una dettagliata relazione circa gli interventi attivati con l'indicazione dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria agevolata.
6. L'Assessore regionale all'industria presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente Capo.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 27, L. R. 23/2001