LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1995, n. 26

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1995
Materia:
220.01 - Industria

Art. 4
 
1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione favorendone il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine dotati almeno di una funzione operativa, inerente anche alla componentistica, guidata da unità di controllo numerico, è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della banca per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 17, L. R. 19/2004