LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1995, n. 25

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, in materia di opere pubbliche di bonifica integrale, montana e di sistemazione idraulico-forestale. Rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'ultimazione di procedure espropriative.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/07/1995
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 2
 
1. In via eccezionale è rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione degli immobili la cui proprietà non risulti acquisita in capo all'Ente procedente, limitatamente alle opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino ultimate e la pubblica utilità scaduta senza che siano state completate le pratiche espropriative.
2. Ai fini di cui al comma 1 è fissato in anni sei dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 96, comma 3, L. R. 13/1998
2Comma 1 interpretato da art. 31, comma 1, L. R. 9/1999
3Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 25, L. R. 13/2002