LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 maggio 1995, n. 22

Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, recante << Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica >>, nonché all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1995
Materia:
130.01 - Comuni e Province
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 5 bis
 
1. Per gli interventi di edilizia convenzionata realizzati dalle imprese, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, qualora gli alloggi oggetto di contributo siano stati legittimamente venduti a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi individuati in base alla normativa vigente prima dell'emissione del decreto di concessione, è consentito procedere alla concessione del contributo, contestualmente alla liquidazione definitiva ed al frazionamento, direttamente in capo agli acquirenti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 75, comma 3, L. R. 13/1998