<< Art. 162
Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale regionale
(programma 0.1.2.)
1. Al personale regionale, in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva, è corrisposto, a decorrere dall'1 aprile 1994, quale anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:
Qualifiche | Importo lordo mensile |
Commesso | 72.000.- |
Agente tecnico | 78.000.- |
Coadiutore/Guardia | 90.000.- |
Segretario/Maresciallo | 104.000.- |
Consigliere | 115.000.- |
Funzionario | 126.000.- |
Dirigente | 135.000.- |
2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
3. Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 104, terzo, quarto, quinto e sesto comma della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, è sospesa con riferimento agli importi da erogare con decorrenza 1 gennaio 1995, sino alla definizione del rinnovo contrattuale relativo al biennio 1994-1995.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. >>.