LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 1995, n. 17

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, concernente disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/04/1995
Materia:
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 
1.
Dopo l'articolo 161 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è aggiunto il seguente:
<< Art. 162
 Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale regionale
(programma 0.1.2.)
1. Al personale regionale, in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva, è corrisposto, a decorrere dall'1 aprile 1994, quale anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:
QualificheImporto lordo mensile
Commesso72.000.-
Agente tecnico78.000.-
Coadiutore/Guardia90.000.-
Segretario/Maresciallo104.000.-
Consigliere115.000.-
Funzionario126.000.-
Dirigente135.000.-


2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
3. Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 104, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, è sospesa con riferimento agli importi da erogare con decorrenza 1 gennaio 1995, sino alla definizione del rinnovo contrattuale relativo al biennio 1994-1995.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. >>.