LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/02/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 8
 Prosecuzione attività del Consorzio per la Scuola
musaicisti di Spilimbergo
1. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è autorizzata, ai sensi delle legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, entro e non oltre il 31 dicembre 1995, la prosecuzione nelle forme consortili fra enti locali dell'attività esercitata dal Consorzio per la Scuola musaicisti di Spilimbergo.
2. Rimane confermata, nei limiti temporali di cui al comma 1, la competenza degli enti partecipanti al Consorzio e dell'Amministrazione regionale rispettivamente al versamento delle quote consortili ed al finanziamento degli interventi.
3. Gli attuali organi del Consorzio di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1995.