LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/02/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 5
2. Tutti i pagamenti non ancora effettuati e conseguenti ad obbligazioni assunte ed in essere vengono ricondotti al regime di pagamento previsto dalle ordinarie norme di contabilità regionale e statale.
3. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi alla contabilità speciale prevista dall'articolo 8 della legge regionale n. 57/1981 si intendono modificati nel senso indicato al comma 2.
4. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi ad interventi disposti mediante aperture di credito e ordini di accreditamento a favore del Segretario Generale Straordinario sono modificati prevedendosi, da parte dell'Amministrazione regionale, non più l'obbligatorietà dell'emissione dell'ordine di accreditamento ma solo la facoltà di emetterlo, in alternativa ad altra forma di pagamento.
5. È abrogata ogni disposizione in contrasto con i commi precedenti.
6. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010