LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/02/1995
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 3
 Modificazione degli articoli 3 e 4
della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:
<< 2. L'Amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, ovvero può ricorrere, mediante la stipula di apposite convenzioni, alle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed a istituzioni universitarie. >>.

2.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:
<< 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati e di istituzioni universitarie. >>.

3. Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come sostituiti dai commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 50/1993; la denominazione del precitato capitolo 865 è sostituita dalla seguente: << Spese per le convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed istituzioni universitarie per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e per l'attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi di intervento comunitario - fondi statali >>.