LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1995, n. 45

Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/12/1995
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 2
 (Convenzione con la Cooperativa di consumo fra dipendenti
della Regione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la << Cooperativa di consumo fra dipendenti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a r.l. >> una convenzione al fine di agevolare l'attività di rivendita dei generi alimentari e di largo consumo a favore del personale regionale, anche in quiescenza, e per la gestione di bar e mense aziendali.
2. Lo schema di convenzione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
3. Per gli oneri discendenti dall'applicazione della convenzione è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. A tal fine è istituito - alla Rubrica n. 5 - programma 0.1.2. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 574 (1.1.148.3.08.32) con la denominazione << Oneri derivanti dalla convenzione con la 'Cooperativa di consumo fra dipendenti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - soc. coop. a r.l.' per agevolare l'attività di rivendita dei generi alimentari e di largo consumo a favore del personale regionale, anche in quiescenza, e per la gestione di bar e mense aziendali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
5. Al predetto onere complessivo di lire 240 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8841 del precitato stato di previsione della spesa.
6. Sul precitato capitolo 574 è altresì iscritto lo stanziamento di lire 80 milioni, in termini di cassa, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> del precitato stato di previsione.
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 574 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.