Art. 6
(Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica)
1.
Gli operatori delle aziende di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 7, sono tenuti a:
a) rispettare le norme del regolamento CEE in relazione alla specifica attività svolta;
b) essere iscritti all'elenco;
c)
( ABROGATA )
d) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con l'esercizio dell'agricoltura biologica;
e) conservare la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate, l'eventuale cessione delle medesime, nonché i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;
f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla vigente normativa statale;
g) dimostrare all' Organismo di controllo la conformità al regolamento CEE dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati eventualmente utilizzati.
2. Gli operatori delle aziende in conversione biologica di cui all'articolo 2, comma 4, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché a presentare unitamente alla notifica di inizio dell'attività, il piano di conversione dell'azienda o dell'unità produttiva.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 31/1996
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.