LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 1994, n. 9

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/1994
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 140 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.
2. Al comma 10 dell'articolo 140 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono soppresse le parole << nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo >>.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 che autorizzano l'Amministrazione regionale a disporre aperture di credito a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria Generale Straordinaria a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e collinare, dei Consorzi di Comuni, degli Istituti autonomi case popolari e degli altri enti pubblici locali, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.