LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
E DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 130
 Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese industriali
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 51.150 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse non superiore al tre per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
1 bis. 
( ABROGATO )
1 ter. 
( ABROGATO )
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
4. La provvista mista di cui ai commi 1 e 2 è prioritariamente utilizzata per dar corso alle istanze delle imprese che, avendo pendenti domande di contributo avanzate ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, intendono avvalersi di detto strumento.
5. In via transitoria e per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domande di finanziamento le imprese che hanno iniziato investimenti dopo l'1 gennaio 1992. Tra queste hanno priorità le istanze riguardanti riattivazioni di impianti industriali inattivi o rilevati da procedure concorsuali.
6. Al fine di adeguare gli oneri delle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 a quelli sostenuti dalle imprese che accedono ai benefici previsti dalla legge regionale n. 25/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, relativamente alle rate di mutuo scadute dalla data di stipula del contratto di finanziamento al 31 dicembre 1993, a corrispondere al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, per la successiva retrocessione, per le quote spettanti, ai mutuatari, un contributo forfetario per ridurre di quattro punti percentuali gli interessi corrisposti nel periodo sopraindicato.
7. Le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 6 sono stabilite nella convenzione di cui al comma 3, regolante l'utilizzo della provvista mista.
8. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 51.150 milioni, suddivisa in ragione di lire 31.950 milioni per l'anno 1994, lire 8.300 milioni per l'anno 1995 e lire 10.900 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere complessivo di lire 51.150 milioni fa carico al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.400 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 5.400 milioni fa carico al capitolo 1597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 15, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
3Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
4Comma 1 ter aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
5Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000
6Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
7Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
8Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
9Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 23/2002
Art. 131
 Consorzi garanzia fidi
fra le piccole e medie imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 132
 Interventi a sostegno del Consorzio per lo sviluppo
industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli
(programma 3.2.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli un contributo straordinario nella misura massima di lire 200 milioni per l'anno 1994, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e ferroviarie a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 133
 Interventi a sostegno del Consorzio per lo
sviluppo industriale del Medio Tagliamento
(programma 3.2.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Medio Tagliamento un contributo straordinario nella misura massima di lire 200 milioni per l'anno 1994, per l'esproprio di aree, la realizzazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 118, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 134
 Adeguamento ecologico dei processi e
degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 135
 Ricerca applicata
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come inserito dall'art. 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1994 e 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 136
 Nuove tecniche di gestione aziendale, attività promozionale
e di penetrazione commerciale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata relativamente all'anno 1994 dall'articolo 72, comma 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 e, relativamente all'anno 1995, autorizzata per lire 200 milioni dall'articolo 53 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e rideterminata per l'anno medesimo per 300 milioni con l'articolo 101, comma 1, della predetta legge regionale n. 1/1993, è ridotta dell'importo complessivo di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dall'articolo 45, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. È revocata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 101, comma 3, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. La spesa di lire 350 milioni autorizzata per l'anno 1994 con l'articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1994 dall'articolo 73 della legge regionale n. 4/1992, e rideterminata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1995 con l'articolo 101, comma 4, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 137
 Agevolazioni alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. La spesa complessiva di lire 6.400 milioni, rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.400 milioni per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 7, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1994 e revocata per l'anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Sono revocati il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999, dall'articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000, dall'articolo 52 della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, 3.000 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 138
 Zone industriali
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 è autorizzato nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 2.250 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
3. L'onere complessivo di lire 6.750 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l'articolo 42 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per gli anni dal 1992 al 2001 deve intendersi autorizzato per gli anni dal 1992 al 2011, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.
Art. 139
 Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura
(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 46/1988, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 140
 Attuazione dell'obiettivo 5 b)
previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CEE)
n. 2081/1993 nei territori montani
(programma 3.2.4.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 117, comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo dei territori montani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.
2. L'Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna provvede al coordinamento degli interventi attuativi dell'articolo 117, comma 1, nei territori montani sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 7597 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 141
 Conferimento alla Friulia Factor SpA
(programma 3.5.1.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 67, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'articolo 97, comma 21, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.