LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 105
 Finanziamento all' IRFoP
per oneri relativi al personale
(programma 2.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 106
 Formazione professionale della polizia comunale
(programma 2.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione dei corsi di formazione professionale della polizia comunale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) un finanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1996. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. La spesa complessiva di lire 360 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di complessive lire 160 milioni, suddivise in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 107
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994, lire 1.500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 e rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'articolo 99, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 a carico del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.