LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 96
 Tutela dei beni artistici, culturali,
storici e archivistici
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 60/1976, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 è autorizzato nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 100 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
7. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 52/1982, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
10. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale n. 60/1976 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
12. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. 
( ABROGATO )
(1)
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
15. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5617 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli ani 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
16. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 14, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
17. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Arcidiocesi di Udine un finanziamento straordinario di lire 350 milioni per l'anno 1994 per interventi di ristrutturazione dei locali e degli arredi della sede dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile, nonché per la catalogazione e la conservazione dei beni ivi custoditi.
19. Il finanziamento di cui al comma 18 è destinato a coprire gli oneri, comprensivi di spese tecniche e di progetto, da sostenere a completamento dell'opera di restauro realizzata dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici, archeologici, artistici e storici, al fine di rendere funzionale la sede dell'Archivio e della Biblioteca, nonché per la catalogazione e la conservazione dei beni ivi custoditi.
20. La fruizione pubblica dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile è assicurata con le modalità che sono concordate tra l'Ente beneficiario e l'Amministrazione regionale.
21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
22. Per le finalità previste dai commi 18 e 19 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1994.
23. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 13 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000