LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 218
 Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2000, non è ammessa la presentazione alla Direzione regionale dell'industria di domande intese ad ottenere gli interventi contributivi previsti dalle seguenti normative:
a) dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25;
b) dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2000, non è ammessa la presentazione alla Direzione regionale dell'industria di domande intese ad ottenere gli interventi contributivi previsti dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 ad eccezione delle domande relative ad interventi di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale n. 63/1976, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4.
3. Le domande presentate alla Direzione regionale dell'industria, tendenti ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, restano valide purché presentate antecedentemente alla data del 31 dicembre 1993.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 175, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 175, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 175, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 16/1996
5Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 2, L. R. 16/1996
6Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999
7Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999