LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 194
 Progetti esecutivi del Parco urbano
1. I contributi già erogati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di progetti esecutivi, compresi nel progetto urbanistico di parco urbano, ai sensi della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, anche se in presenza di termini di inizio e ultimazione lavori scaduti, possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari per la realizzazione di diversi progetti esecutivi, interessanti aree già comprese nel progetto urbanistico suddetto.
2. A tal fine i Comuni possono presentare alla Direzione regionale della pianificazione territoriale la domanda di trasferimento del contributo erogato entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, allegando il progetto esecutivo, la cui deliberazione di approvazione attesti espressamente la conformità di esso al progetto urbanistico di cui al comma 1.