LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 165
 Rideterminazioni e revoche di spese
(programmi 0.5.1., 0.7.1., 3.5.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.,
2.5.3., 3.3.1., 3.3.2. e 3.4.4.)
1. La spesa di lire 50 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 26, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, viene suddivisa in ragione di lire 31 milioni per l'anno 1994, e lire 19 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. La quota di lire 100 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 23, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, viene suddivisa in ragione di lire 63 milioni per l'anno 1994, e lire 37 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 100 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 32, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 63 milioni per l'anno 1994, e lire 37 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 10, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 126 milioni per l'anno 1994, e lire 74 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 29, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994, e lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. La spesa di lire 10.000 milioni per il 1994, autorizzata dall'articolo 89, secondo comma, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è rideterminata in ragione di lire 6.296 milioni per il 1994 e di lire 3.704 milioni per il 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 90, comma 2, della legge regionale n. 47/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.259 milioni per l'anno 1994 e di lire 741 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. La spesa di lire 2.450 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale, n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.543 milioni per l'anno 1994 e di lire 907 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 1588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.889 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.111 milioni per l'anno 1996, fermo restano il relativo onere residuo a carico del capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. La spesa di lire 250 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 17, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 157 milioni per l'anno 1994 e di lire 93 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. La spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 315 milioni per l'anno 1994 e di lire 185 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 7260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. La spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 19, comma 10, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 189 milioni per l'anno 1994 e di lire 111 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 7302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. È revocata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
14. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, a carico del capitolo 7361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
15. È revocata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 20, comma 12, della legge regionale n. 50/1993, a carico del capitolo 7363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
16. La spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994 e di lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
17. È revocata la spesa complessiva di lire 4.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 50/1993, ed iscritta a carico del capitolo 7437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
18. La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 21, comma 20, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994 e di lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
19. La spesa di lire 300 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 19, comma 13, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 189 milioni per l'anno 1994 e di lire 111 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
20. La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 944 milioni per l'anno 1994 e di lire 556 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
21. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 630 milioni per l'anno 1994 e di lire 370 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.