LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 140
 Attuazione dell'obiettivo 5 b)
previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CEE)
n. 2081/1993 nei territori montani
(programma 3.2.4.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 117, comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo dei territori montani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.
2. L'Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna provvede al coordinamento degli interventi attuativi dell'articolo 117, comma 1, nei territori montani sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 7597 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.