LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 127
 Finanziamenti all'ERSA per programmi di
ricerca e sperimentazione per lo
sviluppo dell'agricoltura montana
(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, aventi per obiettivo lo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie, approvati dalla Direzione regionale dell'agricoltura ed attuati nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 8/1992 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.