LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO
E DELLA COOPERAZIONE
Art. 142

( ABROGATO )

Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 59, comma 17, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Comma 6 ter aggiunto da art. 59, comma 17, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 26, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 126, L. R. 4/2001
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 127, L. R. 4/2001
6Parole sostituite al comma 6 ter da art. 7, comma 128, L. R. 4/2001
7Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera a), L. R. 24/2009
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
10Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 143

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 144

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 145

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 146

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 147

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 148

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 149
 Interventi a favore della cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera b), e comma 2, 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 8087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 8089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento straordinario di lire 150 milioni per l'anno 1994, specificatamente diretto all'attuazione dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative.
6. Il finanziamento può essere erogato anticipatamente ed in un'unica soluzione. Il Consorzio deve presentare il rendiconto delle spese sostenute, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta durante l'anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l' anno 1994.
9. La spesa di lire 1.000 milioni, riautorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 102, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta in ragione di lire 150 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
10. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, della legge regionale n. 7/1992, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1996.
11. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
12. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 7/1992 è autorizzato nell'anno 1995 il limite d'impegno di lire 200 milioni.
13. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
14. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 8117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
15. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.