LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 108
 Investimenti infrastrutturali a servizio dell' agricoltura
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
5. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame dei commi 1 e 6 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
Art. 109
 Investimenti infrastrutturali a servizio dell' agricoltura.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dal RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale n. 18/1965 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
10. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 9 e 10 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 110
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale n. 19/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 60 milioni fa carico al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 19/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere di lire 9.700 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 111
 Sviluppo dell'agricoltura montana
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
Art. 112
 Credito e opere di miglioramento fondiario
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell'anno 1994, il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2023.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2023 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.200 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 113
 Credito di miglioramento aziendale
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, dagli articoli 3 e 11 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, e dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48 è autorizzato nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2025.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2025 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 6364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 114
 Indennità compensativa
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 115
 Fondo di rotazione per il settore agricolo
(programma 3.1.2.)
1. La dotazione della sezione speciale del Fondo di rotazione istituito con l'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 è incrementato di lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi ivi previsti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 116
 Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci,
salmastre, vallive e lagunari
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 22, primo comma, lettera b), e 24, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 11, della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 117
 Attuazione dell'obiettivo 5 b)
previsto dall'articolo 1 del Regolamento CEE
n. 2081/1993 nel settore agricolo
(programma 3.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione ai progetti ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del FEAOG-sezione orientamento nell'ambito dell'obiettivo 5 b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, secondo quanto previsto dal quadro comunitario di sostegno approvato ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 per agevolare lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.
3. L'ERSA provvede al coordinamento degli interventi attuativi del comma 1 per il settore agricolo sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
5. L'onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 6414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 118
 Interventi nel settore zootecnico
(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.600 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.600 milioni fa carico al capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 16/1967 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 810 milioni, suddivisa in ragione di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 810 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui alla legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.010 milioni, suddivisa in ragione di lire 670 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 2.010 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. 
( ABROGATO )
(1)
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6746 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 11 abrogato da art. 174, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2I comunicati relativi all' esame dei commi 5, 11 e 13 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
3Il comunicato relativo all' esame del comma 5 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 119
 Contributi per il miglioramento delle
produzioni zootecniche
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1994, lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e lire 4.000 milioni per l' anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 11.350 milioni fa carico al capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 120

( ABROGATO )

Note:
1Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 121
 Colture pregiate
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1994, e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.570 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.570 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 2.570 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 79/1981 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. 
( ABROGATO )
(2)
12. 
( ABROGATO )
(3)
13. 
( ABROGATO )
(4)
14. 
( ABROGATO )
(5)
15. 
( ABROGATO )
(6)
16. 
( ABROGATO )
(7)
17. 
( ABROGATO )
(8)
18. 
( ABROGATO )
(9)
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
Note:
1I comunicati relativi all' esame dei commi 7, 11 e 21 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 122
 Lotta antiparassitaria guidata.
Fondi della Camera di commercio di Gorizia
(programma 3.1.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'acquisto di centraline meteorologiche ed anemometri per la lotta antiparassitaria guidata a favore delle colture vitivinicole della provincia di Gorizia, da collegare con le attrezzature già esistenti presso l'Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 65 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 65 milioni fa carico al capitolo 6793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1994 l'iscrizione dell'entrata di pari importo, assegnata per le finalità di cui al comma 1 alla Camera di commercio di Gorizia, sul capitolo 878 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 123
 Avversità atmosferiche
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 645 milioni, suddivisa in ragione di lire 215 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 645 milioni fa carico al capitolo 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1985 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 milioni, suddivisa in ragione di lire 6 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 18 milioni fa carico al capitolo 6597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8/1992 è autorizzato, nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 50 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
11. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del comma 9 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 124
 Avversità atmosferiche.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 700 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
3. L'onere complessivo di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge n. 185/1992, per le finalità indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera d) ed f), della legge n. 185/1992 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 388 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 388 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
8. L'onere complessivo di lire 1.164 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge n. 185/1992, per le finalità indicate al comma 6 ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del comma 1 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 125
 Prestiti agrari di esercizio
(programma 3.1.6.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70 è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 23.000 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come integrato e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e dall'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 78 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale n. 58/1979 è autorizzato nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 200 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
9. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 126
 Interventi e contributi nel settore agricolo
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.140 milioni, suddivisa in ragione di lire 580 milioni per l'anno 1994 e di lire 280 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.140 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 6794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento di lire 2.700 milioni per la prestazione delle garanzie fidejussorie previste dall'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1994 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 6795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 174, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 127
 Finanziamenti all'ERSA per programmi di
ricerca e sperimentazione per lo
sviluppo dell'agricoltura montana
(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, aventi per obiettivo lo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie, approvati dalla Direzione regionale dell'agricoltura ed attuati nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 8/1992 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 128

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 113, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 129
 Rimborsi allo Stato
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 79, primo comma, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 45 milioni, suddivisa in ragione di lire 15 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 45 milioni fa carico al capitolo 6731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.