LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ABITAZIONE
Art. 49
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 88 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dall'articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 sono autorizzati un limite di impegno di lire 8.000 milioni nell'anno 1994, un limite d'impegno di lire 8.000 milioni nell'anno 1995 ed un limite d'impegno di lire 20.000 milioni nell'anno 1996.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 8.000 milioni per l'anno 1994;
b) lire 16.000 milioni per l'anno 1995;
c) lire 36.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2013;
d) lire 28.000 milioni per l'anno 2014;
e) lire 20.000 milioni per l'anno 2015.
3. L'onere complessivo di lire 60.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 50
 Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1)
1. Per le finalità previste dall'articolo 85 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
3. L'onere di lire 2.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1996, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 51
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, i seguenti rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono così destinati:
a) gli introiti, pari a lire 2.700 milioni, previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994, relativi ai rientri delle anticipazioni concesse agli Istituti autonomi case popolari (IACP) sul Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, nonché la somma di lire 5.300 milioni destinata per l'anno 1994 alle medesime anticipazioni ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dell'articolo 15, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, sono destinati, per l'ammontare complessivo di lire 8.000 milioni, all'attuazione degli interventi a favore di soci di cooperative edilizie previsti dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come inserito con l'articolo 199, comma 2;
b) la quota di lire 1.500 milioni degli introiti previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, relativi ai rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata, è parimenti destinata all'attuazione, per pari importo, degli interventi a favore di soci di cooperative edilizie previsti dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale n. 45/1993, come inserito con l'articolo 199, comma 2;
c) la quota di lire 8.000 milioni degli introiti previsti per l'anno 1995 sul precitato capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982, all'attuazione di interventi per pari importo degli IACP.
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale n. 75/1982, la quota di lire 18.000 milioni degli introiti previsti per l'anno 1996 sul citato capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 non riaffluisce al precitato Fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 80, comma 1, della medesima legge regionale n. 75/1982.
3. Ai sensi del combinato disposto del Titolo VI della legge regionale n. 75/1982, dell'articolo 15 , comma 1, della legge regionale n. 4/1992, dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 1/1993, degli articoli 15, comma 2, lettera b), numero 1), e 21 della legge regionale n. 47/1993, nonché dei commi 1 e 2, l'ammontare del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 13.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.700 milioni per l'anno 1995 e lire 2.700 milioni per l'anno 1996, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, il cui stanziamento risulta così rideterminato.
Art. 52
 Interventi a favore di soci di cooperative edilizie
in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come inserito dall'articolo 199, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 15.500 milioni per l'anno 1994, comprensiva delle quote di complessive lire 9.500 milioni, derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 51.
2. Il predetto onere di lire 15.500 milioni fa carico al capitolo 3306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 53
 Edilizia rurale
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 89, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall'articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 250 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L'onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 54
 Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri urbani
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l 'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1994 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 55
 Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.4.2.)
1. È revocata la spesa di complessive lire 2.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 81 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 e rideterminata a mutuo per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 92, comma 13, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 56
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programmi 1.4.3. e 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 è autorizzato nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19, commi 15 e 16, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Sono revocati i due limiti d'impegno decennali di lire 1.500 milioni ciascuno autorizzati nell'anno 1994 rispettivamente dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 30/1992 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
10. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale n. 30/1992 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 57
 Passività del soppresso consorzio regionale
fra gli IACP
(programma 1.4.1.)
1. Per gli eventuali ulteriori oneri di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 58
 Progetti e realizzazioni di risparmio energetico
nel campo dell'edilizia pubblica
(programma 1.6.2.)
1. Al fine di sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia pubblica e in attesa della predisposizione del Piano regionale previsto dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa dell'investimento ammissibile per la realizzazione degli interventi individuati dall'articolo 8 della legge n. 10/1991, da parte di Enti locali e Unità sanitarie locali sul proprio patrimonio edilizio.
2. Con regolamento di esecuzione da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono disciplinati i criteri di valutazione delle domande nonché le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.