LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
CAPO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO
54 DELLO STATUTO SPECIALE
DI AUTONOMIA
Art. 1
 Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo
54 dello Statuto speciale di autonomia
ai sensi della legge regionale
9 marzo 1988, n. 10
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata, con le modalità previste dall'articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, la somma complessiva di lire 114.000 milioni per l'anno 1994, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Titolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1994, la somma complessiva di lire 114.000 milioni, di cui:
a) lire 48.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 61.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
Art. 2
 Trasferimenti alle Province
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 48.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 27.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5 e quelli previsti dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14;
b) lire 21.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 27.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 21.000 milioni fa carico al capitolo 1782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 13/1998
Art. 3
 Trasferimenti ai Comuni
(programma 0.6.2.)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 44.000 milioni per l'anno 1994, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1994 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1994, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Per le finalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 4
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000, milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/ 1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1783 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
PER FINALITÀ SPECIFICHE
Art. 5
 Sussidi all'attività didattica
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 6
 Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi
per gli uffici di economia e bonifica montana
e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di
bonifica Cellina-Meduna
(programma 0.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico sino alla concorrenza di lire 13.000 milioni i disavanzi di amministrazione dei Consorzi e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, risultanti dai bilanci di liquidazione, come approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 26/1993.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 26/1993, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 7
 Finanziamenti alle Province di Udine e Pordenone
per il personale trasferito ai sensi dell'articolo
4 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26
(programma 0.6.2.)
1. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, relativamente al trasferimento alle Comunità montane del personale dei soppressi Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province di Udine e Pordenone, in deroga al meccanismo di finanziamento previsto all'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 26/1993, uno specifico finanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1994, per gli oneri fissi ed accessori relativi al personale medesimo, provvisoriamente trasferito presso le Province stesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 26/1993.
2. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 fra le Province di Udine e Pordenone è disposta dalla Giunta regionale in relazione al personale provvisoriamente trasferito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 8
 Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio
per la consultazione referendaria sulla candidatura
per le Olimpiadi invernali
(programma 0.6.2.)
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dagli articoli 4, commi 1 e 2, e 16, comma 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 15 milioni per l'anno 1994 al Comune di Tarvisio per le iniziative di informazione e consultazione referendaria dei cittadini per la candidatura a sede dei Giochi olimpici invernali del 2002.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene effettuato dietro presentazione di dettagliata relazione indicante la quantificazione degli oneri sostenuti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 1760 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 9
 Piani comunali degli orari degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblici
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 27, comma 1, lettera c) e 31, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 49/1993 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 10
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre
1991, n. 65
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 1014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 11
 Finanziamento straordinario alla Comunità montana
della Carnia per il completamento di
interventi di ripristino ambientale
(programma 1.1.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario di lire 600 milioni da utilizzare, previo concerto con la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, per il completamento degli interventi di ripristino ambientale in località Prà Castello-Picotta nel comune di Tolmezzo.
2. Il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 1 ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 12
 Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche
di preminente interesse sociale ed economico
Fondi statali
(programma 0.7.1.)
1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, in attuazione del disposto di cui all'articolo 41, comma 5 del decreto legislativo n. 504/1992, alle Comunità montane a titolo di contributi in conto capitale da destinarsi specificamente alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, definiti dal Piano regionale di sviluppo e dalle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani di cui al Titolo I, Capo III, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
2. All'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 995.500.000, suddivisa in ragione di lire 271.500.000 per l'anno 1994 e lire 362 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 995.500.000 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi del precitato articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, ed iscritta al capitolo 613 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
CAPO III
 NORME SPECIALI IN APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA CONCERNENTE I TRASFERIMENTI
AGLI ENTI LOCALI
Art. 13
 Autorizzazione al rimborso di oneri sostenuti dai Comuni
per interventi già ammessi a finanziamento
dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 11
della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22
1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province sono autorizzate ad utilizzare le somme assegnate con l'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, nonché quelle assegnate con l'articolo 2, comma 1, lettera b), anche per il rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni per gli interventi già ammessi a finanziamento dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, con l'approvazione del secondo programma stralcio, limitatamente alle quote relative agli esercizi 1989 e 1990.
2. Possono essere rimborsate le spese documentate, effettivamente sostenute prima della data di entrata in vigore della presente legge che risultino ammissibili a finanziamento ai sensi della normativa regionale in materia di opere pubbliche vigente alla data di aggiudicazione del relativo appalto.
Art. 14
 Utilizzo del limite di impegno di cui
all'articolo 6, comma 3, della legge regionale
7 febbraio 1990, n. 3
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, le somme corrispondenti alle economie di spesa determinatesi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, in relazione alla quota del limite di impegno assegnato alle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, non impegnata al 31 dicembre 1993, possono essere reimpiegate, per le medesime finalità, entro il 31 dicembre 1995.
2. Trascorso tale termine, le somme non impegnate sul limite di impegno di cui al comma 1 costituiscono economie e devono essere restituite all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 3/1990.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.