Art. 81
Interventi integrativi a sostegno di attività
e servizi socio-sanitari
(programma 2.1.3.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. L'Amministrazione regionale può provvedere, effettuate le opportune valutazioni sulla documentazione di spesa, ad assegnare alle Unità sanitarie locali ulteriori risorse a titolo di conguaglio degli oneri sostenuti nell'anno 1993 per interventi a favore dei nefropatici di cui all'
articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, e per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi, di cui all'
articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56, qualora, e nella misura in cui, dai rendiconti presentati ai sensi della previgente normativa detti oneri risultino eccedenti i finanziamenti regionali già assegnati per l'anno 1993.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l'anno 1994, di cui 10 milioni per interventi a favore dei donatori di sangue - lavoratori autonomi e lire 350 milioni per interventi a favore dei nefropatici.
6. Il predetto onere complessivo di lire 360 milioni fa carico per lire 10 milioni al capitolo 4535, e per lire 350 milioni al capitolo 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.