LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 186
 Iscrizione del personale regionale all'INPDAP
(programma 0.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a reiscrivere il proprio personale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) gestione autonoma ex Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza previsto dalla legislazione relativa al predetto Istituto.
2. Per la sistemazione dei rapporti contributivi relativi al personale in servizio all'1 gennaio 1994, la Regione provvede a versare all'INPDAP in sei rate annuali, a decorrere dall'anno 1994, le somme corrispondenti alle indennità premio di servizio maturate dal predetto personale nel periodo 1 settembre 1981 - 31 dicembre 1993, maggiorate degli interessi di differimento e di dilazione previsti dall'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 357, e dall'articolo 2, comma 12, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
3. In relazione all'iscrizione del personale regionale all'INPDAP con decorrenza 1 gennaio 1994, sono abrogati l'articolo 141, l'articolo 142, terzo comma, l'articolo 146, l'articolo 147 e l'articolo 148, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ferma restando la disciplina prevista dalle restanti norme contenute nella parte IV, titolo II, capo II, della legge medesima. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati sulla base della normativa regionale in vigore sino al 31 dicembre 1993.
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
5 bis. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
6 bis.  
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 14/1994
3Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2005
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 19, L. R. 17/2008
5Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 14, comma 3, L. R. 12/2009
6Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 17, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dall'affidamento del servizio di tesoreria della Regione successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 23/2013, come stabilito dal comma 18 del citato art. 12 L.R. 23/2013.
7Comma 4 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
8Comma 5 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
9Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
10Comma 6 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
11Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
12Comma 7 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
13Comma 8 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
14Comma 9 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
15Comma 10 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
16Comma 11 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
17Comma 12 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
18Comma 13 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 14/2016
20Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 43, L. R. 14/2016