LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 183
 Ripristino di somme disimpegnate, dovute ai sensi
dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, in ordine alla definizione di situazioni pregresse, è autorizzato, nell'anno 1994, un limite di impegno, le cui annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 21.984.000 per l'anno 1994;
b) lire 7.328.000 per l'anno 1995.
2. L'onere complessivo di lire 29.312.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 29.312.000 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.