LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14

Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  26/10/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 ACCORDI DI PROGRAMMA
E INTERVENTI A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 14
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. È revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 1.500 milioni.
4. È revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 15, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 500 milioni.
Art. 15
 Accordi di programma.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 6.000 milioni per l'anno 1994.
3. È revocata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, quota parte dell'incremento di spesa autorizzato con l'articolo 74, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 5.000 milioni.
4. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 74, comma 6, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 1.000 milioni.
Art. 16
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre
1991, n. 65
(Programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 26 aprile 1994.